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Statuto

STATUTO DELLA

“Nostopcenter Associazione Sportiva Dilettantistica”

Art. 1. – È costituita l’Associazione “NoStopCenter Associazione sportiva dilettantistica”. E’ una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – L’associazione, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle Associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione, la coordinazione e la propagazione delle attività sportive in generale in tutte le sue varie componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse con il fine principale del raggiungimento del massimo livello agonistico ed in particolare l’Associazione promuoverà tutte le discipline sportive legate al settore della ginnica. L’Associazione svolgerà tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno ai giovani e agli adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L’Associazione potrà altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Per il raggiungimento degli scopi l’associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, eventi, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative.

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri, a titolo esemplificativo, attraverso convenzioni con enti pubblici, la partecipazione a bandi e gare, la ricerca di sponsorizzazioni e pubbòlicità.

L’associazione, inoltre, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, purchè siano strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3. – L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l’associazione stessa delibererà di aderire.

L’associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 4. – L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche e gli Enti, purchè in tale ultimo caso svolgano attività analoghe o connesse a quella propria o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell’associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

– soci ordinari: persone fisiche maggiorenni o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

– soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico al sostentamento dell’associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile in nessun caso, anche a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. – Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci ordinari che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

– beni, immobili e mobili;

– contributi;

– donazioni e lasciti;

– rimborsi;

– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

– ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio direttivo;

– il Presidente;

– il Collegio dei revisori;

– il Collegio dei probiviri.

Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto deliberativo, qualunque sia il valore della quota, nonché dai soci sostenitori. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci ordinari aventi diritto di voto, e delibera validamente con la maggioranza dei soci ordinari presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci ordinari presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci ordinari presenti.

La convocazione va fatta alternativamente con avviso pubblico affisso all’albo della sede, ovvero tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica, in modo tale da permettere ai soci di essere a conoscenza della data dell’assemblea almeno 15 giorni prima.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare da altro socio che sia in regola con il versamento delle quote. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede dell’associazione. Ogni socio può rappresentare al massimo tre soci.

E’ consentito l’intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che nell’avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio o video collegati nei quali gli interventi potranno affluire e in particolare a condizione che:

1) sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione:

3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

L’assemblea si reputa svolta nel luogo dove si trova il presidente e il segretario.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;

– approva il bilancio preventivo e consuntivo;

– approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 11 consiglieri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno

Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

– il presidente;

– almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; – richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

A titolo esemplificativo, sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum previsti dal presente statuto.

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.

h) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell’associazione e commissioni sportive.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del

consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, con l’approvazione in prima convocazione di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. – Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su

richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Roma.

L’arbitrato avrà sede in Roma, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 21. – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.